N. 63018 Rep / N. 34265 Racc.

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “A.S.D. GIUCO ’97” 

ARTICOLO 1

E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. GiuCo ’97, di seguito per brevità l’Associazione.

ARTICOLO 2

L’Associazione ha sede in Torino – C/O Sig. Bonsignori Andrea, Via Cottolengo n° 14 – C.a.p. 1012.

ARTICOLO 3

I colori sociali sono il Verde.

ARTICOLO 4

L’Associazione è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale, non ha finalità speculativa, né scopo di lucro, è costituita a tempo indeterminato e si propone quale scopo quello di offrire ai propri soci servizi idonei ed efficienti relativi alle loro esigenze e possibilità motorie, sportive dilettantistiche, ricreative e/o culturali e/o ludiche. L’Associazione intende aderire, accettandone i vari statuti e conformandosi alle relative norme, alle varie Federazioni Italiane del CONI, enti di promozione sportiva, nonché ad altre Federazioni sportive, alle quali la realizzazione, la promozione e lo sviluppo delle attività sportive, previste da questo statuto, rendono necessaria, l’affiliazione.

ARTICOLO 5

L’Associazione intende coordinare, promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle seguenti discipline: calcio, ginnastica, bocce, volley, rugby e basket. Inoltre promuove la proposta costante dello sport a giovani, anziani, ai portatori di handicap, l’organizzazione di attività sportiva aperta a tutti e l’impegno affinché tramite l’attività sportiva si riesca a raggiungere, per quanto possibile, una completa integrazione nell’area sociale in cui opera.

ARTICOLO 6

L’Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali ed in particolare, a titolo esemplificativo:

  • organizzare e/o partecipare a competizioni dilettantistiche;
  • organizzare attività motorie, culturali, formative, didattiche e ricreative;
  • gestire immobili e impianti sportivi-ricreativi-culturali, includendo in tal concetto ogni bene che consenta di porre le attività sportive indicate;
  • proporre e garantire gestioni e convenzioni con terzi operatori;
  • perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi dell’informazione, dello sport, della cultura, dello spettacolo e della ricreazione in genere; ricorrendone le esigenze potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse discipline sportive indicate;
  • partecipare attivamente all’approntamento ed alla gestione delle attività connesse alla promozione ed allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni ed incontri di natura sportiva, ricreativa e/o culturale;
  • gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con Enti locali, regionali, statali, pubblici, privati ed in particolare con la Piccola Casa della Divina Provvidenza, et similia;
  • svolgere attività di raccolta fondi sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative, anche tramite la partecipazione a bandi di finanziamento pubblicati da enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali e la raccolta di sponsorizzazioni;
  • partecipare ad associazioni, concorsi o altre forme associative, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente analoghi a quelli dell’Associazione medesima;
  • promuovere e favorire la pratica dello sport in particolare per gli individui diversamente abili e per le categorie svantaggiate;
  • svolgere ogni attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 7

il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ARTICOLO 8

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea degli associati, formata da tutte le categorie di cui al successivo articolo 10 (dieci);
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Revisore Unico, qualora previsto.

ARTICOLO 9

Coloro che desiderano essere ammessi come soci devono presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, specificando generalità, domicilio e codice fiscale, dichiarando altresì, di aver preso visione dello Statuto e dell’Atto costitutivo dell’Associazione e di aderirvi in ogni suo punto. Devono impegnarsi, inoltre, a rispettare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. All’atto del rilascio della tessera sociale, il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica del socio. Il Consiglio Direttivo non può vietare l’ingresso del richiedente, se non per il palese contrasto con i requisiti indicati sub. 13.

ARTICOLO 10

L’Associazione ha le seguenti categorie di soci:

  • soci ordinari;
  • soci atleti;
  • soci onorari;
  • soci sostenitori.

Soci onorari e soci atleti sono coloro che pagano la quota associativa stabilità dal Consiglio Direttivo.

Soci onorari sono coloro che vengono dichiarati tali dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Soci sostenitori sono coloro che versano spontaneamente una certa quota a favore dell’Associazione, al solo fini di aderire agli scopi istituzionali dell’Ente.

Il termine di scadenza per il pagamento della quota associativa è fissato in un mese dall’inizio dell’anno sportivo, che va da Settembre a Luglio. il vincolo associativo ha durata annuale e coincide con l’anno sportivo. Il Consiglio Direttivo può deliberare la rateizzazione, la riduzione o l’esenzione dal pagamento della quota sociale.

Le iscrizioni successive saranno subordinate alla disponibilità di personale e strutture al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di gruppo. Quote suppletive potranno essere richieste agli associati per l’iscrizione degli stessi ad unioni sportive, federazioni, clubs e manifestazioni sportive.

ARTICOLO 11

Le quote sono intrasmissibili e non possono essere cedute con effetto verso l’Associazione, neppure fra associato e associato. In caso di morte del socio, gli aventi diritto subentrano nella qualifica del socio per la frazione d’anno residua, con facoltà, se lo desiderano, di rinnovare il rapporto associativo per gli anni seguenti. Le quote non sono rivalutabili in alcun modo, né rimborsabili.

ARTICOLO 12

La qualifica del socio si perde unicamente per recesso, esclusione o per causa di morte. E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa al di fuori dei casi indicati nel presente punto.

ARTICOLO 13

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo unicamente nei confronti del socio che:

  • non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni, legalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
  • svolga o tenti di svolgere attività contraria agli scopi ed agli interessi dell’Associazione;
  • arrechi, in qualsivoglia modalità, danni gravi anche morali all’Associazione;
  • non adempia, senza giustificativo motivo, agli obblighi assunti e qualsivoglia titolo verso l’Associazione o risulti moroso nel pagamento del contributo associativo e/o di quanto dovuto dall’Associazione in dipendenza di eventuali prestazioni effettuate a di lui favore, o qualsiasi altro titolo.

In questi casi il socio moroso dovrà essere invitato ad adempiere alle obbligazioni assunte ed a effettuare il versamento dovuto. L’esclusione avrà luogo decorsi 15 (quindici) giorni dall’invito (anche verbale) e sempre che il socio persegua nell’inadempimento.

ARTICOLO 14

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali contributi e/o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, delle risorse derivanti da attività commerciali poste in essere nei limiti stabiliti dalla legge, nonché da eventuali utili e/o avanzi di gestione.

Costituiscono fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra o con eventuali finanziamenti specificatamente ricevuti. A tal scopo e per procurare i mezzi idonei a finanziare gli acquisti e per il conseguimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà contrarre mutui e/o prestiti con privati, Banche e/o Enti finanziari in genere. Viene fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale – durante la vita dell’Associazione. Previsione, quest’ultima, da ritenersi valida anche all’atto dello scioglimento dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Associazione.

ARTICOLO 15

L’Esercizio sociale chiude il 30 Giugno di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo previa compilazione di un esatto inventario, provvederà alla formazione del bilancio (comprendente rendiconto economico e finanziario), da presentare all’assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il Bilancio verrà predisposto nel rispetto delle normative fiscali e/o civilistiche applicabili all’Associazione. L’assemblea degli associati dovrà approvare annualmente il bilancio, dopo che lo stesso sarà rimasto depositato per almeno 30 (trenta) giorni presso la sede sociale, a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

ARTICOLO 16

L’assemblea dei soci è sovrana. I soci hanno diritto di far scrivere all’ordine del giorno la trattazione di determinati argomenti, a condizione che la domanda relativa sia presentata per iscritto da almeno 1/5 dei soci. L’assemblea è convocata mediante invito personale a mezzo lettera, anche recapitata a mano, e/o mezzo di avviso da affiggersi presso la sede sociale. Tale invito dovrà contenere l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno, l’indicazione dell’ora e delle località della riunione, dovrà essere recapitato e/o affisso nei 15 giorni antecedenti a quello stabilito per l’assemblea. Nell’invito potrà anche essere indicata la data di una eventuale seconda convocazione, che potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, dopo almeno un’ora. L’assemblea sarà valida qualunque sia l’oggetto da trattare, in prima convocazione, con la presenza e/o rappresentanza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentanti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e/o rappresentanti.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza, dal Segretario; salvo che l’assemblea, in particolari casi, non stabilisca altre designazioni. Le deliberazioni dovranno risultare da verbali redatti e sottoscritti ai termini di Legge. Le votazioni si effettuano per alzata di mano, le elezioni delle cariche sociali possono farsi per acclamazione. Quando si tratti di responsabilità degli amministratori, le votazioni devono farsi a schede segrete. L’assemblea viene convocata dal Presidente ogni volta che si manifesti la necessità. Tuttavia l’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e provvede all’approvazione del Bilancio e all’elezione del Consiglio Direttivo. Ogni associato maggiore di età ha diritto ad un voto, purché sia in regola con il versamento delle quote associative e appartenga all’Associazione da almeno 3 (tre) mesi e può validamente votare per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Ogni socio ha diritto di visionare le deliberazioni dell’assemblea che dovranno essere appositamente fissate per 30 (trenta) giorni presso la sede sociale; i diritti dei soci minorenni vengono esercitati da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è formato da 3 (tre) membri eletti dell’Assemblea. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per 2 (due) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario ed i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario o ne facciano richiesta almeno tre quarti dei componenti. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio Direttivo:

  • curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  • redigere il bilancio consuntivo;
  • predisporre e compilare i regolamenti interni;
  • stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività interne;
  • deliberare sull’ammissione e sull’esclusione degli associati;
  • nominare i responsabili delle varie branche di attività in cui si articola l’Associazione;
  • Determinare il contributo associativo annuale;
  • Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.

E’ fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina sportiva associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

ARTICOLO 18

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengono a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l’assemblea convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Egli può nominare tutte le persone che ritiene utili alla gestione dell’Associazione. In caso di inadempimento del Presidente, le di lui mansioni vengono esercitate dal Segretario.

ARTICOLO 20

Il Revisore unico, qualora previsto per legge o da delibera assembleare, sorveglia l’amministrazione, esamina i libri contabili e fa relazioni all’assemblea sull’andamento della gestione amministrativa.

ARTICOLO 21

Le cariche associative sono a titolo gratuito. E’ incompatibili altresì, la qualità di associato con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con l’Associazione. Potranno essere corrisposti dei rimborsi spese.

ARTICOLO 22

In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa i beni verranno devoluti ad altra Associazione Sportiva Dilettantistica con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell’eventuale organismo di controllo istituito a norma di legge, e salvo diversa destinazione imposta sempre ex lege. Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

ARTICOLO 23

Lo Statuto sociale potrà essere modificato soltanto con il consenso dei tre quarti degli associati.

ARTICOLO 24

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente, si rinvia al Codice Civile ed alle disposizioni di Legge vigenti.

In originale firmati:

ANDREA BONSIGNORI

GABRIELE NADDEO CANDIDATO NOTAIO ABILITATO

A.S.D. GIuco'97

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